Domenica, 22 Dicembre 2024
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Legalizzazione del contratto di acquisto auto tra privati

Requisiti necessari

1. Per Venditore si intende lo straniero o il cittadino greco che risiede in Italia il cui nome appare sul libro del proprietario dell'auto. L’auto deve essere nel possesso del venditore almeno un (1) mese prima della sottoscrizione del contratto tra privati. Il soggetto che firmerà il contratto in qualità di venditore non può essere una terza persona (ad es. coniuge del proprietario).

2. Per Acquirente si intende lo straniero o il cittadino greco che risiede in Grecia.

Informazione importante: Se il venditore è un rivenditore di auto, non è richiesta la legalizzazione dall'Autorità Consolare, poiché il rivenditore emette una fattura.

Sono richiesti:

1a. Nel caso di un Acquirente privato: è richiesta la presenza fisica dell'acquirente e del venditore presso l'Autorità Consolare.

1b. Nel caso di un Acquirente rivenditore di auto: la documentazione necessaria può essere prodotta da una terza persona presentando una DELEGA sottoscritta dal rivenditore o il suo rappresentante legale con il timbro dell’azienda, il documento comprovante che il firmatario è il rappresentante legale dell'azienda e l’autentica della firma rilasciata da un ufficio KEP (Centri di servizi al cittadino), nonché un attestato recente della camera di commercio competente che conferma l'esistenza dell'attività.

2. Certificato di proprietà auto in originale

3. Libretto di circolazione dell’auto

4. Contratto di compravendita tra privati in originale firmato sia dal venditore che dall’acquirente.

5. Carta d’identità o passaporto del venditore e dell’acquirente.

6. Autodichiarazione dell’acquirente su eventuali imposte o multe dovute (il modulo della dichiarazione è fornito dall'Autorità Consolare)

Costo del servizio:

Costo della legalizzazione 10 euro
Costo dell’autentica della firma apposta nell’autodichiarazione 10 euro per i cittadini greci ed europei e 30 euro per i cittadini extra UE

Appuntamento e Informazioni:


+39 06 85375584

Nota: Per la circolazione nel territorio italiano (ad es. fino al porto per il caricamento a bordo della nave), l’auto deve essere munita di targhe di immatricolazione normali. Queste targhe devono essere restituite al venditore, dopo che l'auto è arrivata in Grecia o non appena l'auto è stata caricata sulla nave, se l'acquirente e il venditore si recano insieme al porto di partenza e se lo sdoganamento avviene direttamente nel porto di arrivo. In tutti gli altri casi l'auto deve essere trasportata in un container. Le targhe di immatricolazione temporanee vengono fornite solo se l'acquirente è un rivenditore di auto.

Ultimo aggiornamento Friday, 18 October 2024